Libarna GAS - Gruppo Libarna

Pagamenti e Morosità

Pagamenti e Morosità

QUALI SONO LE MODALITA' DI PAGAMENTO?

I pagamenti delle bollette possono essere eseguiti attraverso le seguenti modalità: 

1. Presso gli Sportelli LIBARNA presenti sul territorio – per non pagare alcuna commissione 
2. Agli sportelli postali e bancari utilizzando i codici riportati sul retro della bolletta 
3. Con la Domiciliazione bancaria .  

N.B. Per attivare la domiciliazione bancaria è necessario che il Modulo SEPA venga compilato presso gli uffici di Libarna. 
  

QUANDO PAGARE LA BOLLETTA

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza riportata in prima pagina sul fronte del riepilogo.  

In caso di mancato pagamento il cliente sarà informato con sollecito scritto. In caso di inadempienza la fornitura potrà essere interrotta. Per riattivarla, oltre al costo dell’insoluto, sarà necessario pagare l’importo addebitato dal distributore per eseguire l’intervento (si veda successivamente l’informativa di costituzione di messa in mora).

IN CASO DI SOLLECITO DI PAGAMENTO COME MI COMPORTO?

L'azienda effettua periodicamente il controllo del pagamento delle bollette tramite i propri sistemi informatici. 
Quando viene emesso un sollecito? Il sollecito viene emesso, automaticamente, quando una o più bollette non risultano pagate entro i termini di scadenza. Il documento viene inviato per raccomandata e riporta gli estremi delle bollette non pagate oltre alle istruzioni per effettuare il saldo. 
Cosa devo fare se ho già eseguito il pagamento? Se avete già provveduto al pagamento della fattura basta presentare gli estremi del saldo e il documento di sollecito presso uno dei nostri punti vendita o inviarli tramite mail a: info@libarnagas.com
Quali sono i provvedimenti che l'azienda prende in caso di mancato pagamento? Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro quindici giorni dall'invio della raccomandata di sollecito, l'azienda è costretta ad attivare la procedura per il recupero dei crediti e a far sospendere la fornitura. Nel caso il Cliente non provveda al pagamento delle fatture insolute nei dieci giorni successivi alla sospensione della fornitura, l'azienda è costretta a recedere dal contratto di fornitura. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e Libarna avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: i) la cessazione amministrativa per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Libarna le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore.

 

Informativa costituzione messa in mora

INFORMATIVA COSTITUZIONE IN MORA ED INDENNIZZI AUTOMATICI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA RICHIESTA IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Ai sensi dell’art. 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas), e dell’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica) e s.m.i., nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in bolletta, Libarna Gas e Luce, in ottemperanza a quanto indicato all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di fornitura a Clienti Finali su Libero Mercato, potrà costituire in mora il Cliente decorsi almeno 10 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di ricezione della stessa da parte del Cliente in bassa tensione, pari ad almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione della stessa per tutte le altre tipologie di Clienti e richiedendo l’invio dei documenti dai quali si evinca l’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail info@libarnagas.com

Decorso tale termine Libarna Gas e Luce, “in costanza di mora del Cliente interessato”, provvederà ad inviare all’impresa di Distribuzione competente per territorio decorsi almeno 3 (tre) giorni solari dalla scadenza del termine di 25 o 40 giorni, la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In base a quanto stabilito all’art. 8.3 delle Condizioni Generali di fornitura a Clienti Finali su Libero Mercato, Libarna Gas e Luce potrà procedere alla risoluzione contrattuale con la richiesta di cessazione amministrativa della fornitura per morosità al Distributore.

Nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni indicate all’art 4.3 e all’art. 3.6 delle Delibere sopra citate, Libarna Gas e Luce provvederà ad erogare al Cliente Finale un indennizzo automatico nei seguenti casi: a) euro 30 (trenta) se la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente sia tenuto a provvedere al pagamento; il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Libarna Gas e Luce non sia in grado di documentare la data di invio; il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

È doveroso precisare che nei casi suddetti, al Cliente Finale, non verrà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura e l’erogazione dell’indennizzo automatico sarà eseguito da parte di Libarna Gas e Luce, con le modalità e scadenze previste dagli artt. 4.4 e 4.5 della Delibera Arg/gas 99/11 e dagli artt 3.7 e 3.8 della Delibera 258/2015/R/com. Infine nei casi di morosità legati a punti di riconsegna non disalimentabili, decorso il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento, Libarna Gas e Luce potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla successiva cessazione amministrativa per morosità, con attivazione della procedura di attivazione dei servizi di ultima istanza, di competenza del Distributore Locale.

La informiamo da ultimo che, laddove applicabile, provvederemo alla richiesta del corrispettivo CMOR pari alla richiesta di indennizzo riconosciuta all’esercente la vendita uscente ai sensi dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni.